L’iniziativa, il testo completo

Ecco come si traduce in legalese l’iniziativa basta al dumping salariale in Ticino

Disegno di LEGGE sul rilevamento e controllo dei dati fondamentali inerenti i contratti di lavoro stipulati nel Cantone Ticino

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

  • visti gli art. 360 a-f del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911;
  • richiamata la legge d’applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia contro il lavoro nero (LLN) del’11 marzo 2008;
  • richiamato il regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia contro il lavoro nero (LLN) del 24 settembre 2008;
  • richiamata la legge sulla statistica cantonale (LStaC) del 22 settembre 2009;
  • visto i Rapporti della Commissione della gestione e delle finanze sull’iniziativa popolare legislativa generica 10 ottobre 2011 denominata “Basta con il dumping salariale in Ticino”;

d e c r e t a :

 Oggetto e campo di applicazione

 

 

Art. 1

La legge disciplina:

a) l’obbligo dei datori di lavoro aventi sede o domicilio nel Cantone Ticino, di fornire all’autorità competente i dati essenziali inerenti i contratti di lavoro;

b) l’impiego di tali dati da parte dell’autorità competente;

c) il numero di ispettori preposti all’osservazione del mercato del lavoro;

d) le sanzioni in caso di mancata notifica dei dati fondamentali inerenti i contratti di lavoro.

 Autorità competenti Art. 2

Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per l’attuazione della presente legge ed emana le necessarie disposizioni esecutive.

Obbligo di notifica Art. 3

1Ogni datore di lavoro avente sede o domicilio nel Cantone Ticino è tenuto a notificare all’autorità competente, tramite formulario e trasmettendo copia al dipendente, i dati fondamentali dei contratti di lavoro, in particolare:

a)  Forma del contratto (scritto, orale)

b)  Durata del contratto (determinato, indeterminato)

c)  Funzione

d)  Genere di qualifica richiesta per la funzione

e)  Luogo di lavoro

f)  Ore di lavoro a settimana

g)  Grado di occupazione

h)  Retribuzione

i)  Età

j)  Sesso

k)  Nazionalità

l)  Domicilio.

2Devono essere notificati i dati relativi ai contratti di lavoro esistenti all’inizio dell’anno e quelli conclusi durante l’anno. I dati relativi ai contratti esistenti devono essere notificati entro fine gennaio. Per i nuovi contratti, i dati devono essere notificati entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro.

 Segnalazione agli organismi competenti

 

Art. 4

Allorquando, nell’ambito della raccolta dei dati fondamentali inerenti i contratti di lavoro, l’autorità riscontrasse palesi infrazioni a legge o contratti obbligatori, esse saranno segnalate agli organismi competenti.

 Rilevamento statistico Art. 5

1L’autorità competente allestisce e pubblica annualmente una statistica sui contratti di lavoro esistenti e sui salari nel Cantone Ticino.

2Tale statistica riferisce in particolare il livello dei salari nel Cantone Ticino e serve quale base di riferimento per l’attività della Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone.

Numero di ispettori Art. 6

1Ai fini dell’esecuzione della presente legge, le autorità competenti sono dotate di un ispettore ogni 5’000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale. L’organico delle autorità competenti viene adattato annualmente.

 Sanzioni

 

Art. 7

1La mancata notifica dei dati relativi ai contratti, di cui all’art. 2, è punibile con una sanzione amministrativa sino a fr. 5’000.-.

2Sono riservate le sanzioni e disposizioni penali previste nelle leggi federali.

 Entrata in vigore Art. 8

La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi.

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