L’iniziativa, il testo completo
Ecco come si traduce in legalese l’iniziativa basta al dumping salariale in Ticino
Disegno di LEGGE sul rilevamento e controllo dei dati fondamentali inerenti i contratti di lavoro stipulati nel Cantone Ticino
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino
- visti gli art. 360 a-f del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911;
- richiamata la legge d’applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia contro il lavoro nero (LLN) del’11 marzo 2008;
- richiamato il regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia contro il lavoro nero (LLN) del 24 settembre 2008;
- richiamata la legge sulla statistica cantonale (LStaC) del 22 settembre 2009;
- visto i Rapporti della Commissione della gestione e delle finanze sull’iniziativa popolare legislativa generica 10 ottobre 2011 denominata “Basta con il dumping salariale in Ticino”;
d e c r e t a :
Oggetto e campo di applicazione
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Art. 1
La legge disciplina: a) l’obbligo dei datori di lavoro aventi sede o domicilio nel Cantone Ticino, di fornire all’autorità competente i dati essenziali inerenti i contratti di lavoro; b) l’impiego di tali dati da parte dell’autorità competente; c) il numero di ispettori preposti all’osservazione del mercato del lavoro; d) le sanzioni in caso di mancata notifica dei dati fondamentali inerenti i contratti di lavoro. |
Autorità competenti | Art. 2
Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per l’attuazione della presente legge ed emana le necessarie disposizioni esecutive. |
Obbligo di notifica | Art. 3
1Ogni datore di lavoro avente sede o domicilio nel Cantone Ticino è tenuto a notificare all’autorità competente, tramite formulario e trasmettendo copia al dipendente, i dati fondamentali dei contratti di lavoro, in particolare: a) Forma del contratto (scritto, orale) b) Durata del contratto (determinato, indeterminato) c) Funzione d) Genere di qualifica richiesta per la funzione e) Luogo di lavoro f) Ore di lavoro a settimana g) Grado di occupazione h) Retribuzione i) Età j) Sesso k) Nazionalità l) Domicilio. 2Devono essere notificati i dati relativi ai contratti di lavoro esistenti all’inizio dell’anno e quelli conclusi durante l’anno. I dati relativi ai contratti esistenti devono essere notificati entro fine gennaio. Per i nuovi contratti, i dati devono essere notificati entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro. |
Segnalazione agli organismi competenti
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Art. 4
Allorquando, nell’ambito della raccolta dei dati fondamentali inerenti i contratti di lavoro, l’autorità riscontrasse palesi infrazioni a legge o contratti obbligatori, esse saranno segnalate agli organismi competenti. |
Rilevamento statistico | Art. 5
1L’autorità competente allestisce e pubblica annualmente una statistica sui contratti di lavoro esistenti e sui salari nel Cantone Ticino. 2Tale statistica riferisce in particolare il livello dei salari nel Cantone Ticino e serve quale base di riferimento per l’attività della Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone. |
Numero di ispettori | Art. 6
1Ai fini dell’esecuzione della presente legge, le autorità competenti sono dotate di un ispettore ogni 5’000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale. L’organico delle autorità competenti viene adattato annualmente. |
Sanzioni
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Art. 7
1La mancata notifica dei dati relativi ai contratti, di cui all’art. 2, è punibile con una sanzione amministrativa sino a fr. 5’000.-. 2Sono riservate le sanzioni e disposizioni penali previste nelle leggi federali. |
Entrata in vigore | Art. 8
La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi. |
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